10. Ritorno all'ordine (pubblico)

 

Negli anni Novanta non ci sono "solo" la lotta alla mafia, le inchieste sulla corruzione, l'attacco a Internet o l'isteria di massa sulla "pedofilia". Assistiamo anche a diverse campagne d'ordine atte ad aumentare il controllo e la prevenzione, anche sul "cittadino comune". Sarà ormai chiaro che per "prevenzione" intendiamo "mettere l'avversario in condizione di non nuocere ancor prima che abbia il tempo di agire, cosa che può portare alle più gravi sopraffazioni." (D'Orsi, cit., p.9).
Si tratta di veri e propri blitzkriegen mediatici, eventi-detonazione ad altissimo tasso di notiziabilità. Emergenze di forma più pura, che sembrano offrirsi da sé all'immediata rappresentazione e diffusione, senza le "scorie" e i bizantinismi da istruttoria penale. Emergenze da società di controllo, senz'altro più "americane" che "cattoliche" (più poliziesche che giudiziarie), in cui le forze dell'ordine chiedono (e spesso ottengono) più poteri, flettono i muscoli, fanno sentire di essere indispensabili, in attesa di non essere più "schiacciate" dalla magistratura.
Ciascuna di queste campagne ha un suo corrispettivo (talora vago, talora precisissimo) nel resto d'Europa. Sono anni di legislazione sguaiatamente liberticida; l'esempio più celebre lo prendiamo dal Regno Unito, dove il Criminal Justice Act (1994) introduce nuovi reati di sospetto, limita gravemente le libertà di riunione e manifestazione, aumenta i poteri di prevenzione della polizia (attribuendole quello, tradizionalmente di competenza del giudice, di fissare le cauzioni), fino a introdurre una banca-dati genetica degli individui "pericolosi".
La prima campagna d'ordine prende di mira le tifoserie organizzate (gli "ultras"). La seconda usa come pretesto alcune iper-mediatizzate scorribande neonaziste (i "naziskin", grande emergenza europea del 1992-93). Per via di striscioni razzisti e motti come "una curva chiamata Patria", i media presentano le due emergenze come contigue e parallele, e in effetti non è raro che le stesse persone frequentino entrambe le subculture e vengano colpite da due diversi ordini di sanzioni.
La terza campagna, che tratteremo nel prossimo capitolo, parte da alcune inchieste giudiziarie su gruppi anarco-insurrezionalisti (e da certe scomposte e ambigue reazioni di questi ultimi) e amplifica/cortocircuita l'immagine "brutta, sporca e cattiva" di questi ultimi. Così si ottiene più di un risultato: si esaspera il clima in alcune città-chiave della vita pubblica italiana (segnatamente Torino) sollecitando una risposta "law and order", e al contempo si diffama l'area dei centri sociali autogestiti in una delicata fase di fine della guerra di trincea. Si registra anche un sinistro "revival" dei reati di "associazione sovversiva" e "associazione a fini di terrorismo".
Qui dedicheremo ampio spazio all'emergenza-microcriminalità, che cova sotto le ceneri per anni, con occasionali vampate, per esplodere a Milano nel gennaio 1999. Finalmente si esplicitano i contrasti tra forze dell'ordine e magistrati, e diviene chiaro da che parte stia la classe politica. Anzi, è il pretesto che il governo aspettava. Al di là di questo, si tratta di una delle emergenze più complesse, perché viene - più o meno fondatamente - messa in relazione ai flussi migratori dal sud del mondo. Quest'ultimo argomento ne implica mille altri, tutti in vario modo connessi alla nostra trattazione (limitazione della "cittadinanza", negazione del diritto d'asilo, politiche criminogene sull'immigrazione, nuove forme di schiavitù etc.) ma che non è ci possibile analizzare nei dettagli; per restare nei limiti che ci siamo imposti, getteremo luce solo sui passaggi legislativi e mediatici più funzionali a imporre l'equazione immigrato=criminale.

Nella prima metà degli anni Novanta una serie di leggi speciali mira a colpire la violenza calcistica e sportiva in genere. La legge n. 401 del 13/12/1989 ("Tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche", e si noti l'understatement), all'art. 6 introduce lo strumento preventivo della cosiddetta "diffida", cioè il divieto di accedere a "luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche". A irrogare la diffida non è l'autorità giudiziaria bensì il questore, su segnalazione delle forze di polizia, a totale discrezione sua e di queste ultime. Vengono diffidate persone non solo condannate, ma anche semplicemente denunciate (quindi innocenti fino a prova contraria) per "aver preso parte attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che nelle stesse circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza". Quest'ultima fattispecie si concreta in striscioni, slogans o addirittura semplici gesti, come il braccio alzato a "solfeggiare" uno slogan.
Altro presupposto per l'irrogazione della diffida è il porto di armi improprie nei luoghi ove si svolgono competizioni sportive. Al solito, siamo nel regno del sospetto: l'art.4 della legge Reale definisce arma impropria "ogni strumento... chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona". E quali fini semiologi e psicologi interpreteranno l'oggetto e il linguaggio del corpo di chi lo ha con sé? Ovviamente quelli dotati di manganello o bandoliera.
La durata massima della diffida è dodici mesi. La pena prevista per chi contravviene è la reclusione da tre mesi ad un anno.
Il decreto-legge n.717 del 22/12/1994, noto come "Decreto Maroni" (convertito nella n.45 del 24/2/1995) peggiora l'istituto delle diffide, impedendo al diffidato di farsi trovare nelle vicinanze degli impianti sportivi e dei luoghi "interessati alla sosta, al transito ed al trasporto" dei tifosi della squadra ospite, pena l'arresto immediato.
Una disposizione particolarmente vessatoria è l'obbligo di presentarsi al comando di polizia in contemporanea alle gare sportive per cui vale la diffida ("obbligo di firma"). Per non prestare il fianco ad immediate eccezioni di incostituzionalità, il legislatore ha previsto un meccanismo di controllo giudiziario. La prescrizione di presentarsi deve infatti essere comunicata, pena la sua decadenza, dal questore al pubblico ministero presso la pretura, ed essere convalidata dal Gip entro 48 ore. Contro la convalida si può ricorrere in cassazione, anche se il ricorso non ha effetto sospensivo. Si vede bene che il segnalato non ha alcuna garanzia né possibilità di difendersi: i tempi della convalida sono strettissimi, e non è prevista alcuna udienza in cui la difesa possa contestare i rapporti di polizia. [1]
La pena massima per chi contravviene alla diffida e/o all'obbligo di firma viene elevata da dodici a diciotto mesi. È attualmente fermo in parlamento un disegno di legge (detto "Veltroni-Flick") che se approvato peggiorerebbe l'istituto della diffida introducendo l'obbligo di dimora per il diffidato nelle ore in cui si giocano le partite. [2]

Il decreto-legge n. 122 del 26/4/1993, detto "decreto Mancino" (convertito nella legge n. 205 del 25/6/1993), reca "misure urgenti in materia di discriminazione razziale, nazionale, etnica e religiosa" e punisce "chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali etnici o religiosi", vietando inoltre "ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente fra le sue caratteristiche e finalità la discriminazione razziale, nazionale, etnica o religiosa". Oltre a pesanti pene detentive, sono previste altre sanzioni, quali il servizio sociale coatto, l'obbligo di permanenza domiciliare in determinati orari, la sospensione della patente e dei documenti validi per l'espatrio, la confisca di case e luoghi di riunione. Nelle settimane successive all'emanazione del decreto Mancino, vengono sequestrati materiali vari (riviste, libri, dischi e cassette etc.), sciolti diversi gruppi di ultradestra, chiusi d'autorità circoli culturali e librerie, incriminate decine di militanti neofascisti. [3] Si tratta di una legge manifestamente liberticida, che aggiunge al codice penale l'ennesimo reato d'opinione, estendendo il principio che a certe idee non si debbano contrapporre altre idee bensì l'azione armata dello stato. Al solito, la manifestazione del pensiero verrà "recensita" e classificata dagli inquirenti. Arbitrio e censura saranno inevitabili. La legge Mancino potrebbe essere usata contro chiunque: chi ci assicura che una critica radicale delle politiche israeliane non venga interpretata come opinione "fondata sull'odio etnico", o che un circolo anticlericale non sia considerato "gruppo avente per finalità la discriminazione religiosa"? [4]

Passiamo ora alla vera "discriminazione razziale, nazionale, etnica o religiosa". Una parte consistente della popolazione presente sul suolo europeo è oggi esclusa dai diritti umani, civili e sociali. Si tratta dei migranti dal sud del mondo, soprattutto di quelli "clandestini". Tale esclusione si configura come un autentico razzismo istituzionale. L'idea di migrante prevalente in tutte le normative è quella di soggetto economico, forza-lavoro, il cui soggiorno e i cui diritti sono condizionati e limitati dal suo ruolo di prestatore d'opera per l'economia nazionale.
Il fatto che esistano normative specifiche per gli "stranieri" è già discriminatorio: la libera circolazione dovrebbe essere inerente a tutti gli esseri umani considerati in quanto tali e non in base alla loro provenienza geografica. Per non parlare di altri diritti, come quello d'asilo per chi fugge come può dalla fame e/o da un regime dittatoriale. Ma il migrante è il soggetto la cui reificazione avviene con meno mediazioni, il vero "uomo [o donna] a una dimensione"; di fronte al migrante lo stato si strappa la maschera "umanitaria" senza alcuna riserva, tramite politiche criminogene basate sull'incertezza dei diritti: identificazione della cittadinanza con la nazionalità, chiusura delle frontiere, negazione delle libertà di movimento, discriminazione sul mercato degli alloggi, impedimenti alla ricongiunzione familiare, differenziazione nell'accesso ai servizi pubblici etc. La feticizzazione degli accordi di Schengen [5] fa del migrante un non-cittadino, quindi "un problema sociale" e un caso di ordine pubblico. Il migrante è praticamente costretto all'illegalità; di conseguenza, aumenta l'esclusione sociale e compaiono nuove forme di schiavitù, come quella legata alla prostituzione da strada. Più a monte, il Trattato di Maastricht ha definito le politiche socio-economiche del sovra-stato postmoderno europeo:

Le scelte politiche dei governi nazionali e locali privilegiano l'allocazione di risorse a favore degli attori forti e a favore delle risposte repressive-penali, mentre diminuiscono quelle per le risorse sociali. È noto che la spesa dell'assistenza sociale ha una curva verso il basso; allo stesso tempo le spese per le polizie nazionali e locali, per l'amministrazione della giustizia e persino per l'esercito aumentano, col risultato che le carceri restano sempre sovraffollate di esclusi. [...] In Italia e in vari Paesi europei i tassi di arresti e di carcerazione dei maschi adulti di alcune nazionalità superano quelle dei neri negli Stati Uniti [...] Le carceri delle grandi e medie città europee, e in particolare di città come Milano, Torino, Bologna ecc., sono sempre più i quartieri maledetti dei dannati della metropoli [...] la polizia ha ormai adottato una prassi che consiste nell'impiego abituale-quotidiano dei reparti mobili (ex-Celere, prima usati solo per l'ordine pubblico e stadi) nel presidio di strade, quartieri e zone, prassi definita spesso come operazioni di bonifica che assumono i caratteri della militarizzazione del territorio urbano. Ovviamente, obiettivo privilegiato di queste operazioni è precisamente quello di sgombrare lo spazio urbano dalle presenze non consone al nuovo assetto delle attività economiche e alla nuova rappresentazione della civiltà urbana della cosiddetta maggioranza della popolazione (quella che conta, quella che ha più eco nei media, quella che sposa la logica della massimizzazione dei profitti e dunque non tollera gli sprechi tra cui l'esclusione sociale). (Salvatore Palidda, Polizie e ordine della società post-industriale globale, in "Derive Approdi" n.17, Roma, inverno 1999, p.29)

La legge n.40 del 6/3/1998 ("Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"), detta "legge Turco-Napolitano", introduce un trattamento molto duro per i migranti clandestini esclusi dalle cosiddette "sanatorie" e regolarizzazioni a numero chiuso: costoro sono costretti a soggiornare in "centri di permanenza temporanea", in attesa del loro accompagnamento coatto alla frontiera. La questione è spiegata molto bene nel volantino che riportiamo di seguito [6]:

[...] I "centri di permanenza temporanea" istituiti dalla nuova legge sull'immigrazione (legge Turco-Napolitano) sono una triste novità nella storia del nostro paese: nei fatti sono dei centri di reclusione, sorvegliati dalla polizia, che introducono il pericoloso principio della "detenzione amministrativa", ovvero la possibilità di essere privati della libertà personale anche se non si è commesso alcun reato penale e se non si è stati sottoposti ad alcun tipo di processo davanti a un giudice. Di fatto tutto viene delegato alla discrezionalità delle forze di polizia. In questo senso, i centri di permanenza temporanea violano il diritto universale alla libertà personale, internando persone che sono entrate in Italia per sfuggire alla miseria o a regimi dittatoriali e che oggi non possono uscire dalla clandestinità (come vorrebbero) a causa di un provvedimento di regolarizzazione a numero chiuso che permetterà solo a 32.000 immigrati (su circa 300.000 irregolari presenti in Italia) di ottenere il permesso di soggiorno.
I fatti avvenuti quest'estate in Sicilia confermano la possibilità del verificarsi di gravi abusi. In quasi tutti i centri si sono verificate gravi violazioni del diritto alla difesa, quali la mancata traduzione nella lingua dei detenuti dei provvedimenti di internamento e l'impossibilità a mettersi in contatto con avvocati abilitati a seguire le pratiche per i ricorsi. Inoltre, malgrado la legge preveda per gli immigrati la possibilità di ricevere visite, si registrano ovunque enormi difficoltà di accesso ai centri per avvocati e volontari delle organizzazioni non governative anche quando tentano semplicemente di far conoscere ai reclusi la situazione normativa e le reali prospettive che li attendono dopo i trenta giorni di internamento. Particolarmente grave, dopo gli accordi fatti dal governo italiano con Tunisia e Marocco, il ruolo svolto nelle identificazioni dai funzionari di questi paesi che - senza che l'immigrato possa essere assistito da un legale o da una persona di fiducia - si limitano allo scambio di poche battute col detenuto attestandone la nazionalità (indispensabile al fine dell'espulsione) in molti casi senza averne accertato la effettiva identità (come invece sarebbe suo diritto secondo quanto prescritto dal diritto internazionale): la ragione di stato (quella italiana come quella dei paesi di provenienza) prevale sui diritti dei più deboli.
La situazione di incertezza e disinformazione, le terribili condizioni igienico-sanitarie di molti di questi centri e la paura per ciò che potrebbe accadere agli immigrati dopo il rimpatrio coatto sono state tra le cause principali delle rivolte verificatesi ad agosto nei centri siciliani e delle dure azioni repressive che ne sono seguite. Per sedare le sommosse risulta che siano state utilizzate grandi quantità di tranquillanti. Il caso più grave ha riguardato Abdeleh Saber, un immigrato di 25 anni detenuto nel centro di permanenza di Lampedusa e morto il 1° agosto in circostanze alquanto sospette dopo essere stato trasferito in carcere ad Agrigento e dopo che gli erano state iniettate massicce dosi di Narcan.
Altri immigrati hanno riportato ferite da armi da fuoco -seppure di striscio- ma sono stati subito rimpatriati e oggi non possono più testimoniare di quanto realmente avvenuto all'interno dei campi durante e dopo le rivolte. Molti di loro (ed anche qualche operatore della Croce Rossa, che non ha tuttavia voluto sporgere denuncia) a Caltanissetta hanno comunque riferito di bastonature a freddo da parte di squadre speciali che, dopo la fine delle sommosse, riprendevano in questo modo "il controllo della situazione".
Ma il problema principale non sono le condizioni di vita all'interno dei campi, ma la sorte che attende oltre 250.000 persone che vivono e lavorano in Italia, che, senza avere avuto una reale possibilità di regolarizzarsi, rischiano di essere rimpatriate in modo coatto nei presunti paesi di provenienza, dove spesso devono subire il carcere e le botte della polizia (in alcuni paesi nordafricani l'emigrazione clandestina è perseguita come un reato). In Tunisia, come documentato da Amnesty International, dalla Comunità europea e dal Dipartimento di Stato americano, gli immigrati rimpatriati riconosciuti come oppositori politici rischiano torture e persecuzioni estese anche alle famiglie. Malgrado trattati internazionali vietino la pratica dei rimpatri di massa, all'inizio di agosto 148 pakistani sono stati rimpatriati collettivamente nel giro di poche ore e senza aver ricevuto le informazioni sul diritto alla difesa e sulle modalità per accedere al diritto di asilo. Come è noto, anche nel caso del Pakistan la tortura è una pratica quotidiana della polizia locale.
E' per questo e per molti altri motivi che affermiamo l'inaccettabilità dei centri di permanenza temporanea, di tutti quelli esistenti come di tutti quelli in via di costruzione, sempre e comunque lesivi di diritti fondamentali che appartengono a tutti gli esseri umani: compresi gli immigrati costretti a diventare "clandestini" e ad affidarsi ai famigerati "scafisti" proprio dalla legge italiana, che impedisce loro di entrare regolarmente. E' per questo che i centri di permanenza temporanea non possono essere "migliorati": POSSONO SOLO ESSERE CHIUSI.

E veniamo ai fatti di Milano. Repetita iuvant, quindi riproponiamo una celeberrima citazione:

Di una società senza delinquenza si è sognato alla fine del XVIII secolo. E poi, dopo, pff. La delinquenza era troppo utile perché si potesse sognare qualcosa di così stolto ed in fondo di così pericoloso come una società senza delinquenza. Senza delinquenza non c'è polizia, Che cosa rende sopportabile alla popolazione la presenza ed il controllo poliziesco se non la paura del delinquente? Quest'istituzione così recente e così pesante della polizia non si giustifica che per questo. Se accettiamo in mezzo a noi questa gente in uniforme, armata, mentre noi non abbiamo il diritto di esserlo, che ci chiede i documenti, che si aggira dinanzi alle nostre porte, come sarebbe possibile se non vi fossero i delinquenti? E se non ci fossero tutti i giorni nei giornali degli articoli in cui ci si racconta quanto numerosi e pericolosi siano i delinquenti? (Michel Foucault, Microfisica del potere, Einaudi, Torino 1977, p.42)

Questo è ciò che si nasconde dietro l'agghiacciante slogan "Tolleranza zero", i discorsi sulle troppe "garanzie" di cui godrebbero i criminali, la rinnovata polemica sulle "scarcerazioni facili", l'apologia dei "sindaci-sceriffi" alla Rudy Giuliani etc.
Milano, gennaio 1999: dopo alcuni omicidi ("Nove in nove giorni!") nel corso di rapine e di regolamenti di conti tra gang rivali, parte un'ipermediatizzata reazione law and order da parte di negozianti, comitati di improvvisati "rondisti" e vigilantes, poliziotti e carabinieri che dichiarano di "avere le mani legate". Poco importa che a Milano nell'anno 1997-98 siano stati commessi solo 70 omicidi contro i 199 del 1996-97 (e ben 85 tentati omicidi in meno): tutti strepitano che la criminalità è in aumento. Sebbene non vi siano prove che gli ultimi delitti siano stati commessi da immigrati, tutti si lanciano sulla "pista albanese", e la piazza invoca lo sgombero armato degli edifici occupati dai "clandestini", pene più severe, espulsioni di massa etc. Al solito, i "garantisti" (quali?) sembrano diventare il nemico pubblico n.1. Lo stato autoritario di diritto viene attaccato da destra da bottegai che minacciano di "scendere in piazza coi bastoni": in fin dei conti quel "di diritto" rappresenta comunque le vestigia di qualche garanzia, è indice di una complessità (dei "problemi" e delle "soluzioni") intollerabile per un ceto medio inseguito dall'analfabetismo di ritorno, folla di vandeani che secondo tutte le statistiche non legge nemmeno un libro all'anno, obnubilato dalla velocità con cui si presentano le emergenze. La macchina giudiziaria (quindi la "repressione") è troppo lenta, c'è desiderio di "prevenzione" ipercinetica.
È un lungo momento di isteria nazistoide, durante il quale si sviluppa un'interessante polemica fra tutti i poteri dello stato, polemica che evidenzia il passaggio dalla dittatura dei magistrati all'autonomia investigativa delle forze dell'ordine: "La Repubblica" dell'11/1/1999 titola a tutta pagina: "Bufera tra pm e investigatori". Esponenti delle forze dell'ordine se la prendono col cpp, che "ha mortificato l'iniziativa della polizia giudiziaria". Trova addirittura spazio un attacco strumentale al "pool Mani Pulite", la cui attività avrebbe concentrato tutta l'attenzione delle procure su corruzione e concussione, favorendo la presunta (anzi, leggendaria) "impunità" dei delinquenti comuni. La majestas dei "re buoni" è ormai lesa irreparabilmente.
Il governo - pur prendendo le distanze da certe "retrograde ondate emotive" (così si esprime il guardasigilli Diliberto) - coglie la palla al balzo: non ci saranno nuove "leggi speciali", bensì "correzioni legislative" per potenziare il controllo del territorio. È chiaro che tali "correzioni" altro non sono che leggi speciali; il governo vuole semplicemente dire che non aumenterà il potere della magistratura.
E così giunge al termine la lunga fase iniziata con le leggi anti-terrorismo. Un altro dato di fatto risulta significativo di un "nuovo inizio": toni e contenuti delle dichiarazioni sono gli stessi che precedettero l'approvazione della legge Reale; i poliziotti soffrono di "demotivazione professionale", bisogna sostenerli, incoraggiarli, dar loro più poteri. Back where we started from.
L'incarico di presentare il passaggio di fase viene affidato al solito Violante, il quale rilascia dichiarazioni come:

Bisogna aumentare il potere d'indagine della polizia. La polizia a mio avviso è troppo schiacciata dall'azione della magistratura e non ha sufficiente autonomia d'indagine [...] Nessuna contrapposizione: solo maggiore integrazione tra magistratura e polizia. Io sono contrario a leggi speciali, anche perché non so bene di cosa si tratti [!]. Sono per una formula che è quella della straordinaria ordinarietà [della sicurezza]. ("l'Unità",11/1/1999).

Il nostro sistema è troppo ingessato, c'è un eccesso di giurisdizione. Tutto finisce in tribunale. Per questo, occorre limitare drasticamente la sfera giudiziaria alle vicende più gravi e trasferire tutto il resto ai livelli amministrativi. Altrimenti, la crisi della giustizia diventa insuperabile. ("La Repubblica", 11/1/1999).

E così, oltre al rafforzamento degli organici delle forze dell'ordine e alla maggiore integrazione e collaborazione tra Ps e Cc, il governo si avvia a presentare un "pacchetto anticrimine" che va elaborando da due anni. Fatta eccezione per il "contentino" della colpevolezza dopo due gradi di processo, le innovazioni del "pacchetto" risultano indigeste ai procuratori, presso i quali scatta l'allarme rosso. Si tratta di togliere ai Pm la facoltà di acquisire le notizie di reato, cioè di avviare inchieste in assenza di denunce delle forze di polizia, o delle vittime. Poiché le forze di polizia dipendono dall'esecutivo, i Pm parlano di "fine per l'indipendenza della magistratura". Il 23 gennaio i quotidiani ospitano la protesta di Raffaele Guariniello, procuratore aggiunto presso la pretura di Torino:

Il Pm sarebbe ridotto a una funzione di ricettore passivo, costretto ad attendere nel suo ufficio l'iniziativa di soggetti non proprio alieni da condizionamenti esterni: le varie forze di polizia, che rispondono al governo, e le vittime dei reati, che molto spesso hanno paura di denunciare certi fatti [...] Un buon 60 per cento delle indagini nascono per iniziativa del Pm, che va in cerca di quei reati che nessuno vede o vuole vedere("La Repubblica", 23/1/1999) [7]

Il ministero della giustizia smentisce, spiega che si andrà verso un riequilibrio delle funzioni, non verso un "esautoramento di un potere a dispetto dell'altro" (Ibidem). Nel momento in cui terminiamo la stesura di questo libro (30/1/1999) sono in corso tentativi di mediazione, sullo sfondo di grandi cambiamenti: Borrelli viene nominato procuratore generale, e per sostituirlo alla guida del pool Mani Pulite si pensa a D'Ambrosio, da sempre il più vicino alla sinistra parlamentare e il più avverso a indossare giubbe che non gli competono. Una normalizzazione soft.

 

NOTE

1. Con la sentenza 144/97 la corte costituzionale imporrà l'obbligo del contradditorio, con la facoltà da parte del diffidato di produrre documenti difensivi, personalmente o tramite il proprio avvocato, che il Gip avrà l'obbligo di prendere in esame.

2. Per tutte le informazioni relative a questa campagna d'ordine, potete scrivere a: Progetto Ultrà c/o Uisp Emilia Romagna, via Santa Maria Maggiore n.1, 40121 Bologna

3. In tutta Europa leggi analoghe vengono approvate quasi in simultanea, con grave limitazione della libertà di parola ed estensione della già vasta area dei reati d'opinione. La più perversa è la legge Fabius-Gayssot, approvata dal parlamento francese il 13/7/1990, che all'art. 8 punisce (con pene da un mese a un anno di reclusione, e/o con un'ammenda da 2000 a 300.000 franchi) "coloro che avranno contestato l'esistenza di uno o più crimini contro l'umanità come li si è definiti nell'articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all'accordo di Londra dell'8 agosto 1945, e che sono stati commessi dai membri di un'organizzazione dichiarata criminale in applicazione dell'articolo 9 del suddetto statuto, o da una persona riconosciuta colpevole di tali crimini da una giurisdizione francese o internazionale" (trad.nos.). Si sanziona un'opinione - quella che nei lager nazisti non siano state in funzione camere a gas per lo sterminio di massa dei prigionieri ebrei - e lo si fa sulla base dei documenti del processo di Norimberga. Non a caso tale legge è nota anche come "legge antirevisionista" o addirittura "legge Faurisson", dal nome dello storico revisionista Robert Faurisson. È difficile scacciare dalla mente i sospetti di un'attività concertata a livello internazionale da certe organizzazioni confessionali e da gruppi di pressione come quella Licra (Lega Internazionale contro il Razzismo e l'Antisemitismo) che vede antisemiti dappertutto e che alla fine degli anni Settanta cercò di mettere al bando Il mercante di Venezia di Shakespeare, scatenando violente reazioni.

4. La sera del 7/9/93 Rai3 manda in onda un dibattito sui "naziskin" condotto da Corrado Augias. In collegamento c'è Maurizio Boccacci, leader del gruppo neofascista Movimento Politico Occidentale, al "confino" al suo paese (Albano Laziale) proprio a causa della legge Mancino. Uno scambio tra i due è particolarmente interessante:
BOCCACCI: Io sto qui a casa mia perché, chiaramente, non posso venire alla Rai, non posso lasciare il paese dove risiedo, e questo solo... per reati ideologici, e insieme a me tanta altra gente.
AUGIAS: Però non lo può fare in forza di una legge, una legge votata dal Parlamento, e questo, anche se il Parlamento è sotto discussione per tanti aspetti, un certo rispetto lo deve incutere a tutti...
BOCCACCI: ...si è dovuta fare una legge apposita per colpirci, perché sennò con le leggi che c'erano prima non si poteva fare...
AUGIAS: Lo so, difatti voi siete stati ritenuti alla stregua di un'epidemia, e sulle epidemie si interviene anche con una certa decisione.
BOCCACCI: Però molte volte queste epidemie si fanno scoppiare per coprire delle epidemie reali...

5. L'accordo di Schengen è un complesso di norme approvate dai rappresentanti di cinque nazioni della comunità europea, Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo (in un secondo tempo hanno aderito anche Austria, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna), il 14 giugno 1985 a Schengen, in Lussemburgo, ed entrati in vigore il 26 marzo 1995. L'accordo riguarda l'abolizione dei controlli alle frontiere all'interno della Comunità e la libera circolazione dei cittadini comunitari in Europa, definisce giuridicamente le caratteristiche degli extracomunitari, cioè dei cittadini provenienti da stati esterni alla Comunità, e fissa le regole per il loro accesso in Europa, i limiti alla loro libertà di circolazione e al loro soggiorno, le richieste di asilo. L'accordo prevede anche l'unificazione delle leggi nazionali relative alla lotta contro il traffico di armi e droghe e contro l'immigrazione clandestina. L'accordo di Schengen prevede la realizzazione del Sistema informatico Schengen (SIS), una massiccia schedatura dei cittadini europei e degli "extracomunitari" presenti sul nostro suolo.

6. Il volantino indiceva per il 14/11/1998 un corteo contro il "centro di detenzione" di via Brunelleschi a Torino, ed era firmato: "Punto Zip! To - Coop. Senza Frontiere To - Csoa Gabrio - Csoa Askatasuna - Csa Murazzi - Rete Antirazzista Torino - Cda Dante Di Nanni - Comitato Chiapas - L.O.C. - F.A.I. Federazione Anarchica Torinese - Coord. Immigrazione Giovani Comunisti - Ass. NAHJ Democratie Torino - Beati i Costruttori di Pace Torino - ManiTese Torino"

7. Tra le molte inchieste che non sarebbero state possibili senza l'autonomia investigativa dei PM, Guariniello cita quella contro "i videogames violenti".

 

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