2. Legge Cossiga e altre nefandezze


Re: "Il mio popolo è felice! Come vedete, sorridono tutti. Se qualcuno non sorride, lo sbatto nelle segrete". Rivolto a un contadino sorridente: "Ehi, tu". Contadino sorridente: "Dite a me, maestà?". Re: "Portatelo nelle segrete!" (il contadino è subito trascinato via). Straniero sbigottito: "Altezza, non riesco a capire: quel contadino stava sorridendo". Re: "Già, ma adesso non sorride più. Preferisco prevenire il crimine piuttosto che attendere che venga commesso!". Sembrano "veline sceneggiate" di Cossiga ai suoi solerti subalterni. Oppure una realistica rappresentazione di Radio Alice di questo stato autorevolmente autorevole, dei suoi sospettosissimi e nervosi funzionari e delle loro dure lotte contro i cattivi pensieri della gente. Invece si trova nel settimanale, edito da Mondadori (n.1129, 17 luglio 1977) Topolino. Che sia l'ultima voce libera?
Giuliano Spazzali, Italiani, perché non dovremmo...?, "Lotta continua", 23/8/1977

Parlando di lotta al "terrorismo", è inevitabile soffermarsi sul mandato speciale conferito al generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ma sarebbe difficile farne capire la portata e la gravità senza parlare dei servizi segreti e della loro riorganizzazione.
Come molte altre materie (carcere, interrogatorio di polizia, intercettazioni telefoniche...), anche l'organizzazione dei servizi di sicurezza conosce una "riforma" a cui segue di pochissimo una controriforma che ne contraddice, invalida o addirittura ribalta gli enunciati. In realtà si dovrebbe parlare di una contemporaneità dei due processi, quindi di un'unica "controriforma" nell'accezione suggerita da Italo Mereu, cioè stante a indicare

non... "chi è contrario a una riforma", ma... "chi vuol cambiare molto perché tutto resti come prima" ...chi vuol dare, cioè, una veste diversa (o anche nuova) a parte della istituzione, ma lasciarne intatta la struttura portante [...] normativa rinnegante. Intendiamo con questo sintagma quel metodo mediante il quale il legislatore pone nello stesso contesto normativo (o in testi diversi) due principi fra loro opposti e contrastanti, lasciando a chi detiene il potere la possibilità di valersi dell'uno e dell'altro. È l'incertezza giuridica ridotta in forma di legge; è l'arbitrio codificato e reso legale. (Italo Mereu, Storia dell'intolleranza in Europa, Bompiani, IIIa ediz., Milano 1995, p.5)

Dopo Piazza Fontana, da più parti si denuncia la strategia della tensione e si scoprono i mille e mille casi di "deviazione" di Sifar e Sid da quella che era teoricamente la loro sfera di competenza, cioè il controspionaggio militare: complicità nelle stragi e nei tentativi di golpe, spionaggio anti-operaio, rapporti organici con mafia e trafficanti d'armi, ratfucking a favore dei partiti governativi etc. Più tardi si scopriranno le collusioni con la P2, Stay Behind etc.
Ovviamente i servizi segreti, lungi dall'essere "deviati", hanno sempre fatto ciò per cui li si è istituiti: spiare e provocare i dissenzienti, svolgendo mansioni di polizia politica occulta. Ma tant'è: con la legge n.801 del 24/10/1977 si disciplina ex novo l'intera materia dei servizi di sicurezza e del segreto di stato. Può far sorridere descrivere quella "riforma" dei servizi oggi che sappiamo dei vari Gelli, Sindona, Pazienza, Broccoletti, Malpica, stragi, Falange Armata, Uno bianca, fondi neri, giallo dell'Olgiata. Ma non si tratta solo del senno di poi: bastava quello di prima.
In sostanza, al vecchio Sid subentrano tre nuovi organismi dipendenti da un comitato interministeriale presso la presidenza del consiglio: si tratta del Sismi (Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare), del Sisde (Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica) e del Cesis (Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e Sicurezza).
Il terzo coordinerà i rapporti tra i primi due e con la presidenza del consiglio. La presidenza del consiglio dovrà rendere conto al parlamento dell'attività dei servizi, tramite un rapporto semestrale. A sua volta, il parlamento nominerà un comitato di controllo ("costituito da quattro deputati e quattro senatori nominati dai presidenti dei due rami del parlamento sulla base del criterio di proporzionalità"). Il comitato parlamentare potrà formulare proposte e chiedere al governo informazioni sulle attività dei servizi; a tali richieste il governo potrà opporre il segreto di stato, "con sintetica motivazione". Se il comitato riterrà infondata tale motivazione, lo riferirà alle camere, che comunque non potranno obbligare il governo a passare le informazioni richieste. Inoltre, "i componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite e alle proposte e ai rilievi formulati [...] Gli atti del comitato sono coperti dal segreto".
Si vede bene, dipanando la trama di questa pochade, che i servizi non vengono sottoposti ad alcun reale controllo: ammesso e non concesso che il parlamento conti qualcosa, i citati "criteri di proporzionalità" escludono dal comitato di controllo le forze politiche minori (ergo l'opposizione di estrema sinistra, proprio quella che più avrebbe da temere dall'attività dei servizi). Inoltre, il comitato non ha accesso ad altre informazioni che non siano quelle fornitegli dal governo, che non spartisce con nessuno il proprio potere sui servizi di sicurezza. Dulcis in fundo, la legge 801 non prevede nemmeno che il comitato sia informato degli stanziamenti di bilancio. Non c'è che dire, i cittadini sono davvero garantiti, praticamente in una botte di ferro!
Per quanto riguarda il segreto di stato, la 801 lo prevede per tutti "gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello stato democratico... alla difesa delle istituzioni... alla preparazione e alla difesa militare dello stato". I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati del pubblico servizio "hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su quanto coperto dal segreto di stato". Ricordiamo che il segreto di stato ha già coperto alcune delle più gravi vicende della storia italiana, come lo scandalo Sifar, la strage di Piazza Fontana, il golpe Borghese etc.
Il 31/1/1978 il ministro dell'interno Cossiga (che si dimetterà dopo il ritrovamento del cadavere di Moro) emana un decreto col quale istituisce l'Ucigos (Ufficio centrale per le investigazioni generali e le operazioni speciali), a cui compete la raccolta di informazioni "necessarie per il ristabilimento dell'ordine pubblico", per la prevenzione dei reati di terrorismo e contro la sicurezza dello stato, per le esigenze operative del ministero dell'interno e delle prefetture. La motivazione è che Sismi e Sisde non saranno operativi prima di qualche anno, mentre la lotta al terrorismo necessita di interventi immediati. Sospendiamo per un attimo il giudizio e arriviamo finalmente a Dalla Chiesa, che nel frattempo è diventato il responsabile del circuito delle carceri speciali (cfr. prossimo capitolo).
Il 30/8/1978 il nuovo ministro dell'interno Virginio Rognoni (Dc) emana un decreto segreto. Per un anno, nonostante le molte richieste, il testo non verrà comunicato al parlamento, né pubblicato sulla "Gazzetta ufficiale", né tantomeno trasmesso ai media. Perché tanta riservatezza? Qual è il suo contenuto? Eccolo:

Considerata la necessità di rendere più incisiva la lotta al terrorismo eversivo... il Generale di divisione dell'Arma dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa - fermo restando l'incarico conferitogli [...] concernente il coordinamente del servizio di sicurezza degli istituti penitenziari - è posto a disposizione del Ministro dell'Interno, per la durata di un anno a decorrere dal 10 settembre 1978, per l'espletamento, ai fini della lotta contro il terrorismo, delle funzioni di coordinamento e di cooperazione di cui alle premesse, limitatamente alle attività degli operatori di polizia appositamente prescelti dal Ministro suddetto su proposta delle Amministrazioni interessate [...]

Con quest'ennesimo "decreto anti-terrorismo" e con l'istituzione dell'Ucigos si rendono inefficaci le pochissime garanzie contenute nella riforma dei servizi. Quest'ultima, all'art.10, stabiliva che "nessuna attività comunque idonea per l'informazione e la sicurezza può essere svolta al di fuori degli strumenti della modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge", ma lo stato fa di tutto per mantenere una zona franca al di fuori della legge, nella quale possano proseguire, indisturbatissime, le vecchie pratiche. È il trionfo della normativa rinnegante, e se ne vedranno le conseguenze.
Intanto, Dalla Chiesa diventa una sorta di "regio commissario", di supremo super-poliziotto a cui tutte le forze dell'ordine devono prestare la massima collaborazione. Il testo del "decreto occulto" verrà reso noto solo nell'agosto 1979, e il mandato speciale a Dalla Chiesa sarà prorogato di un altro anno.

Veniamo ora alla cosiddetta "legge Cossiga" del febbraio 1980, e descriviamola con le parole di Amnesty International:

...Amnesty International ritiene preoccupante che il 15 dicembre 1979 il governo abbia emanato un nuovo decreto-legge sulle "misure urgenti per la protezione dell'ordine democratico e per la pubblica sicurezza". Con poche modifiche, il decreto-legge è stato approvato dalla Camera dei Deputati e dal Senato, ed è divenuto la legge n.15 del 6 febbraio 1980.
Sono di particolare interesse quattro articoli: l'art.3 introduce un nuovo reato, la "associazione a fini di terrorismo e distruzione dell'ordine democratico", che diventa l'art. 270bis del Codice Penale e prevede condanne sostanziali, dai quattro agli otto anni per chi partecipi ad atti di terrorismo e dai sette ai quindici anni per chi li organizzi. Questo in aggiunta alle condanne previste dall'art.270, associazione sovversiva.
L'art. 6 è una norma straordinaria, che rimarrà in vigore per un anno. Esso autorizza il fermo di polizia di individui sospettati di essere in procinto di commettere il reato di cui al summenzionato art.305 o all'art.416 del Codice Penale. Il fermato può essere perquisito e trattenuto in una stazione di polizia per 48 ore; il Procuratore del"La Repubblica" deve esserne immediatamente informato, e ci sono altre 48 ore a disposizione per giustificare il fermo.
L'art.9 estende i poteri di perquisizione, e la permette per causa d'urgenza anche senza il mandato del magistrato competente. Il Procuratore della Repubblica dev'esserne informato senza ritardi.
L'art.10, in casi riguardanti il terrorismo, estende di un terzo il periodo massimo di carcerazione preventiva ad ogni fase di giudizio. Questo significa che la procedura può, nei casi più estremi, avere una durata legale di 10 anni e otto mesi.
È parere di Amnesty International che queste nuove misure, pur legali di per sé, rappresentino una diminuzione dei diritti dei cittadini, soprattutto perché la legislazione già vigente dava poteri sufficientemente ampi alla polizia e alla magistratura. Oggi sono permessi ulteriori ritardi per il rinvio a giudizio in un paese già ben noto per i suoi lunghi processi. Ciò rappresenta anche una notevole riduzione del valore del diritto, previsto nell'art.25, di appelli individuali contro la violazione della Convenzione Europea dei Diritti Umani. Tali appelli sono ammessi solo qualora siano risultate vane tutte le garanzie nazionali. (Amnesty International Report 1980, pp.279-281, traduzione nostra)

La Legge Cossiga rappresenta l'ulteriore incrudelimento repressivo, in un quadro politico-giudiziario già devastato. Sull'introduzione temporanea del fermo di polizia, ecco la spiegazione dell'allora ministro degli interni Virginio Rognoni (Dc):

Le forze dell'ordine la richiedevano e un'attenzione particolare per coloro che erano più esposti era assolutamente dovuta. Inoltre era difficile trascurare anche uno solo dei tanti mezzi di lotta che potevano apparire efficaci [...] una lettura, corretta e prudente insieme, di quella stagione politica portava a riconoscere come tendenza di fondo che la solidarietà e il bisogno di sicurezza erano prevalenti ad ogni altra domanda. Io non mi stancavo di ripetere ad ogni occasione che le libertà e le garanzie dell'individuo erano fuori discussione, ma che era necessaria una forte autodisciplina [...] Erano tempi in cui... non si doveva vedere, in occasione di atti terroristici, il cittadino come vessato da controlli di polizia, ma il cittadino pronto a collaborare con la polizia per un preminente dovere di solidarietà. (V. Rognoni, Intervista sul terrorismo, Laterza, Bari 1988, pp.77-78)

La legge Cossiga introduce anche sconti di pena per i "terroristi" che scelgano di collaborare con la giustizia. È la prima legge speciale sul pentitismo a inserirsi nell'ordinamento giuridico italiano, producendo uno sconcertante effetto-domino.
Ma soprattutto, la Legge Cossiga completa e corona la legislazione d'emergenza con un elemento di tautologica, spettacolare perversione: come vent'anni dopo, nella società del digitale, si creeranno reati ex novo aggiungendo a quelli già esistenti l'attributo "telematico", così l'art. 270bis del Codice Penale - tramite l'aggiunta del sostantivo "terrorismo" - crea un reato che, a rigore, sarebbe già previsto dal 270:

Art.270 del Codice Penale (Associazioni sovversive):
Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Art.270bis (Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico):
Chiunque promuove, costituisce, organizza e dirige associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da 7 a 15 anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro o otto anni.

L'evidente scopo di tale inserimento è la guerra psicologica totale attraverso la spettacolarizzazione del reato associativo: si addita il nemico pubblico, si scatena l'allarmismo e si estende il controllo sociale su chiunque rifiuti l'ideologia dominante.
Si tratta della puntuale traduzione legislativa di un ragionamento esposto nella cosiddetta "Carta di Cadenabbia". A Cadenabbia (CO) si è da poco svolto un convegno dei magistrati titolari delle principali inchieste sul terrorismo. Nel loro documento finale c'è un paragrafo intitolato "Tentativo di definizione giuridica della fattispecie terroristica":

[il fine terroristico] è al di là dello scopo immediatamente perseguito dall'agente (omicidio, danneggiamento, ecc.); è un fine ulteriore rispetto ad esso, consistente, appunto, nello stabilimento del terrore presso individui, gruppi o la collettività medesima ed a sua volta è strumentale rispetto al fine ultimo (costituito dall'auspicata realizzazione di determinati programmi politici, sociali, ecc.). Si è così ritenuto di poter inquadrare gli atti di terrorismo nella categoria dei reati a forma libera, caratterizzati da uno specifico dolo [...] che offre l'elemento unificatore e l'essenza dei delitti terroristici. (cit. in: R. Canosa - A. Santosuosso, "Il processo politico in Italia", Critica del Diritto n.23-24, Nuove Edizioni Operaie, Roma, ottobre 1981 - marzo 1982, p.17)

Insomma, gli atti concreti non sono importanti, ciò che conta è individuare il fine ultimo, quindi stabilire nessi logici, interpretare la personalità e le convinzioni delle persone sospette, sì da rinvenire la "fattispecie terroristica". Poiché la già citata legge n.534 dell'8/8/77 permette di stralciare anche i reati collegati tra loro, diviene possibile costruire un'accusa prescindendo totalmente dagli atti concreti, che tanto verranno giudicati in altri processi (forse), e concentrandosi solamente sul reato associativo, che spesso è solo l'ingigantimento di un presunto reato d'opinione[1].
Pochi mesi prima della legge Cossiga, i giudici dello "spezzone romano" dell'inchiesta 7 Aprile hanno dichiarato al "Corriere della sera", 27/5/1979 (corsivo nostro):

Stiamo cercando di ricostruire il percorso ideologico che ha portato l'imputato a commettere i gravissimi reati di cui è accusato... L'imputato non si è ancora reso conto di questo e continua ad attendersi che gli venga contestato un fatto preciso.

"Caccia alle streghe" e "inquisizione" sono forse espressioni abusate e sclerotizzate, ma è innegabile che con l'emergenza si sia tornati al Sant'Uffizio (cfr. cap.4).
Un altro grave elemento di anticostituzionalità della legge Cossiga è il suo imporsi come retroattiva, in contrasto con la Costituzione (art.25, comma 2: "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso"). Difatti, l'art.11 della legge ordina di applicare le nuove norme sul carcere preventivo "anche ai procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto".

Grazie al pacchetto delle leggi anti-terrorismo e al "capolavoro" che le implementa, i reati associativi diventano le pietre angolari di tutto l'edificio repressivo italiano. Non è un caso che si tratti dei reati che porrebbero più problemi di costituzionalità, dal momento che all'art.27, comma 1, la Costituzione recita: "La responsabilità penale è personale.".
Tra l'altro, nel campo del reato associativo è quasi impossibile stabilire la responsabilità di qualcuno sulla base di una normale indagine di polizia giudiziaria, senza, cioè, l'intervento dei "pentiti": costoro rappresentano quasi sempre l'unico strumento che hanno in mano gli inquirenti per poter provare la colpevolezza dell 'indagato. Da qui l'importanza che viene data alle loro deposizioni, anche quando queste non siano corroborate da nessuna prova e siano palesemente calunniose. La pentitocrazia che invaliderà le innovazioni del nuovo codice di procedura penale (parità tra accusa e difesa, terzietà del giudice, primato del dibattimento sull'istruttoria, etc.) si afferma grazie al peso che viene dato al reato associativo.
In teoria l'associazione sovversiva è un reato "a consumazione anticipata", da punire in itinere, prima cioè che il bene venga effettivamente danneggiato. Le "associazioni sovversive" sono caratterizzate dalla volontà degli associati di un effettivo uso della violenza e di una turbativa dell'ordine costituzionale. Sono quindi illecite già nello stadio della programmazione dei reati, anche se non si è nemmeno tentato di compierli. La "soglia di punibilità" retrocede sulla base di "ipotesi criminose aperte" o addirittura libere. Con l'aggravante della "finalità di terrorismo", tali ipotesi vengono ulteriormente espanse, fino all'arbitrio assoluto degli inquirenti e dei giudici, autorizzati dal potere politico a fare come credono, e a retrocedere la soglia di punibilità alla manifestazione del pensiero e addirittura al pensiero stesso.
L'unico modo per stabilire se propositi antagonisti anche parzialmente espressi siano in realtà atti preparatori alla consumazione di un reato è ampliare a dismisura l'area dell'analisi, ricostruire ad usum accusae il contesto storico in cui quelle opinioni sono state espresse. "Chiari" indizi di antidemocraticità e di ribellione alla Costituzione saranno, ad esempio, il rifiuto della politica istituzionale e delle tradizionali rappresentanze sindacali; per dirla con Antonio Bevere:

Da una giustizia mirante all'accertamento della lesione di un bene si può passare a quella mirante all'accertamento della violazione di un dovere politico di fedeltà [...] Un altro degli effetti è [l']ampliamento dell'area della rilevanza penale di comportamenti in sé leciti. Tale rilevanza viene attribuita a causa del valore sintomatico in essi individuato dal giudice [...] E' proprio lo stato d'animo, il pensiero nascosto e non espresso, la interna disobbedienza che divengono oggetto di indagine, in quanto è all'accertamento di essi che il giudice tende a risalire Ecco che in processi di questi ultimi anni sono sottoposti al vaglio del giudice penale comportamenti quali la creazione di un collettivo di lavoratori contrapposto al sindacato, l'organizzazione dei seminari autogestiti, la collaborazione, mediante un articolo dal contenuto lecito, a un periodico riconducibile ad una struttura associativa ritenuta illecita; l'intervento in un'assemblea universitaria, e, in genere, rapporti interpersonali manifestatisi attraverso scambi di documenti politici, lettere, telefonate, ecc., tutti dal contenuto penalmente irrilevante. (A. Bevere, "Processo penale e delitto politico, ovvero della moltiplicazione e dell'anticipazione delle pene", in Critica del diritto n.29-30, Sapere 2000, aprile-settembre 1983, pp.62-69)

Il reato associativo è un reato d'opinione all'ennesima potenza, un reato a consumazione virtuale.
Ciò porta alla "lievitazione" dei capi d'accusa: da fatti specifici attribuiti a singole persone si risale, per induzione, a una presunta struttura organizzativa; chiunque abbia avuto rapporto politici con gli inquisiti di partenza viene inserito in tale struttura, e considerato colpevole di qualunque reato ad essa attribuito, in concorso con tutti gli altri inquisiti. Di più: ciascun imputato viene collocato ai vertici dell'ipotetica Organizzazione, descritto come un capo, un "leader storico", un "mandante" (cfr. il "Teorema Calogero", cap.6). Non esistono più i cosiddetti "reati intermedi" come il favoreggiamento: si verifica una traslazione della responsabilità, la spirale accusatoria porta in galera sempre più "capi" (la cui "pericolosità" è il pretesto per una lunga carcerazione preventiva) e l'O. - come i ragazzi della via Paal - diventa una banda armata di soli generali e al massimo un sottufficiale, il povero Nemecsek. L'O. è ormai una cellula cancerosa, produce una metastasi di mandati di cattura, requisitorie, sentenze-ordinanze, ma soprattutto di falsi scoop e veline.
Tutto questo è indiscutibilmente anti-costituzionale, ma in questi anni la Corte costituzionale sospende il proprio sindacato di legittimità sulle leggi anti-terrorismo, emettendo sentenze come quella n.15/1982, in cui si parla della "necessità di tutelare l'ordine democratico" e si dice che "vista la situazione d'emergenza", "il governo e il parlamento hanno il dovere indeclinabile di adottare un'apposita legislazione" e il diritto "di non ritenersi strettamente vincolati alla Costituzione".

 

NOTE

1. Nel 1981 il giudice istruttore Palombarini, che durante l'inchiesta 7 Aprile fu il bastone garantista tra le ruote del Pm Calogero (e per questo fu quasi accusato di "fiancheggiare" i "terroristi"), dedicò all'art. 270 ben 69 pagine della sentenza-ordinanza che, ridimensionando le ipotesi accusatorie, fece saltare il Teorema Calogero (cfr. cap. 6). Riassumiamo qui le sue argomentazioni:
L'art.270 c.p. non è incostituzionale, a condizione che esso venga applicato solo per la repressione di quelle associazioni che "si organizzano concretamente per mutare l'ordinamento costituito con mezzi violenti", quelle "la cui organizzazione sia sintomatica della volontà degli associati di un uso effettivo della violenza". Illecita non è l'associazione che si limiti alla propaganda, alla "predisposizione programmatica di tutte le iniziative ritenute funzionali alla futura rottura rivoluzionaria", bensì quella che ha come fine "immediato" la guerra civile, l'insurrezione o altri reati.
Elemento essenziale dell'associazione sovversiva è la stabilità del vincolo associativo, che la distingue dal semplice accordo; è necessario cioè che ci sia un'organizzazione "che in qualche misura corrisponda - per i mezzi predisposti, per la distribuzione dei compiti tra i singoli, e più in generale in termini di idoneità rispetto allo scopo - ai fini che si vogliono raggiungere". L'intenzione sovversiva non assume livello penale senza una organizzazione consistente, quanto a numero di militanti ed estensione territoriale. Essenziale è inoltre la "violenza", intesa come "ogni forma illecita di estrinsecazione di una energia fisica contro cose o persone"; occorre che l'organizzazione non si limiti alla propaganda, ma "miri a realizzazioni pratiche di un programma di azione violenta." (P. Petta, "I reati associativi e i giudici del '7 aprile", in Critica del Diritto n.23-24, cit., pp. 108-109)
Se non sussistono tali caratteristiche, concludiamo noi, ci troviamo di fronte alla persecuzione delle opinioni, e il ricorso all'art.270 dice molto di più sul progetto politico degli inquirenti che su quello dei presunti imputati.

 

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